In materia di misure di prevenzione antimafia: precisazioni in ordine alle misure di prevenzione collaborativa e rapporti con il controllo giudiziario (T.A.R. per la Sicilia, sez. I, 28 ottobre 2025, n. 2373)

Gli istituti del controllo giudiziario e della prevenzione collaborativa: sul piano finalistico, sono accomunati dalla necessità di ripensare la reazione ordinamentale antimafia, aggiungendo alle tradizionali misure ablatorie nuovi strumenti di self cleaning, così che lo Stato possa affiancare le imprese non del tutto compromesse dal contagio mafioso nel percorso “terapeutico” di recupero della legalità; sul piano della tempistica, si differenziano perché le misure di prevenzione collaborativa intervengono nella fase amministrativa di controllo e non necessitano, diversamente da ciò che accade nel controllo giudiziario, né della previa impugnazione dell’interdittiva né della successiva accettazione della domanda da parte del Tribunale della prevenzione, essendo rimesse alla discrezionale adozione da parte del Prefetto; sul piano dell’efficacia, si caratterizzano per la prevalenza della misura disposta dall’autorità giudiziaria su quella amministrativa, poiché con l’attivazione del controllo giudiziario cessano gli effetti della precedente misura di prevenzione collaborativa, di cui deve tenersi conto ai fini della determinazione della durata del controllo giudiziario.

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