La Corte costituzionale con la sentenza, interpretativa di rigetto, n. 160 ha dichiarato non fondate le questioni di costituzionalità sollevate dal Consiglio di Stato in relazione all’art. 65, co. 4-bis, secondo periodo, del codice dei beni culturali per violazione degli artt. 3, co. 1, e 9, co. 2, della Costituzione. Per il rimettente il citato articolo andrebbe interpretato nel senso che, nell’attività di controllo sull’uscita dall’Italia delle cose di rilievo culturale sottoposte al regime semplificato di esportazione, l’amministrazione culturale ha il potere di apporre il vincolo nel “solo caso in cui” un oggetto presenti un interesse culturale «eccezionale per l’integrità e la completezza del patrimonio culturale della Nazione» (art. 10, co. 3, lett. d-bis) e non anche negli altri casi in cui, secondo l’art.10, co. 3, del codice (lett. a-d ed e), la cosa può essere vincolata per altre ragioni di interesse culturale. Tuttavia, per i giudici costituzionali il codice dei beni culturali appronta un sistema armonico e coerente tra la disciplina dell’individuazione dei beni culturali e le regole dell’esportazione degli oggetti di rilievo storico-artistico. Infatti, solo dalla qualifica di una cosa come bene culturale deriva il divieto della sua uscita dal territorio della Repubblica (art. 65), mentre il previsto controllo sulla circolazione internazionale degli oggetti di “rilievo culturale” è espressamente finalizzato a preservare l’integrità del patrimonio storico-artistico nazionale in tutte le sue componenti (art. 64-bis). E ciò vale, senza distinzioni, sia per il regime ordinario di esportazione (previa autorizzazione dell’amministrazione) sia per il regime semplificato di esportazione (su dichiarazione dell’interessato, salvo controllo della p.a.). È per questi motivi che la Corte costituzionale ha ritenuto che la disposizione impugnata vada a porre norme sull’esercizio di tale potere in un caso specifico, senza evidenziare profili di contrasto con i principi di ragionevolezza, eguaglianza e tutela del patrimonio culturale lamentati dal giudice a quo ed escludendo, dunque, che la norma vada a porre limiti al potere di dichiarare l’interesse culturale. In particolare, per la Corte costituzionale: uno stesso oggetto può essere vincolato tanto se “intercettato” dall’amministrazione nello svolgimento delle variegate attività di tutela del patrimonio culturale sul territorio, tanto nell’attività di controllo dell’esportazione; ciò impedisce la perdita per il patrimonio storico-artistico delle sue componenti e dunque di qualunque cosa che, per i suoi caratteri sostanziali, può essere dichiarata bene culturale, ai sensi dell’art. 10 co. 3, del codice; non sussiste diverso trattamento tra le diverse tipologie di cose che possono essere vincolate.
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