Il TAR Milano (Lombardia) è intervenuto in materia di violazione dei doveri del difensore di lealtà e probità processuale nel caso di utilizzo non controllato di strumenti di intelligenza artificiale. Più specificamente, i giudici amministrativi hanno rilevato che la citazione di precedenti giurisprudenziali non pertinenti si pone in contrasto con i doveri deontologici dell’avvocato, soprattutto nella specifica fattispecie in cui tali riferimenti derivino dal fenomeno di c.d. allucinazioni dell’intelligenza artificiale. A dette conclusioni il TAR è pervenuto specificando che l’utilizzo di sistemi di AI nella fase di ricerca giurisprudenziale non solleva il difensore dalla responsabilità degli scritti sottoscritti e dagli oneri di controllo sulla correttezza delle fonti richiamate. La sussistenza di profili di responsabilità, che ha comportato la trasmissione degli atti al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente, è comprovata dalla constatazione secondo cui l’introduzione nel giudizio di elementi palesemente fuorvianti è idonea ad alterare il corretto svolgimento del contraddittorio e la fase decisoria, oltre che ad aggravare l’attività difensiva delle controparti.
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