L’esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi, ex art. 170 c.c., non può aver luogo per debiti che
il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Destinare beni
ai bisogni della famiglia significa sottrarli all’azione esecutiva di una specifica categoria di creditori,
ferma restando la possibilità per tutti i creditori di agire, se ne ricorrono i presupposti, in revocatoria
ordinaria, posto che l’atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche se compiuto da entrambi i
coniugi, è un atto a titolo gratuito, soggetto ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901 cod. civ., se
sussiste la conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori.

