Il Consiglio di Stato si pronuncia sul servizio farmaceutico di deblistering (Consiglio di Stato, sezione I, parere 2 settembre 2025, n. 992)

In mancanza di specifico divieto e della previsione di atti autorizzativi, deve ritenersi consentita, nel
rispetto delle norme di buona fabbricazione e delle cautele prescritte negli atti di regolamentazione
eventualmente adottati dalle regioni, l’attività di deblistering, consistente nello spacchettamento dei
farmaci dalle confezioni originali, senza alcun frazionamento del principio attivo, e nel successivo
riconfezionamento in blister personalizzati per ciascun paziente e nella quantità prevista dalla
prescrizione del medico curante (con la conseguenza che il paziente non riceve più plurime scatole,
ma più appropriatamente il blister assemblato, con un confezionamento ad personam), trattandosi di
attività coerente con i principi dell’aderenza terapeutica e della personalizzazione del servizio di
distribuzione dei farmaci.

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