La Corte costituzionale, con la sentenza n. 131, ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 219 della
legge della Regione Puglia n. 42 del 2024, impugnato dal Governo, con il quale è stato innovata la
disciplina dei casi di ineleggibilità a presidente della regione e a consigliere regionale, che
riguardano anche i sindaci dei comuni della Regione.
In particolare, la disciplina dichiarata incostituzionale ha previsto, contrariamente a quanto disposto
in precedenza, che le dimissioni abbiano luogo non oltre centottanta giorni precedenti la scadenza
fisiologica del consiglio regionale, pari a cinque anni dalla data delle elezioni, o non oltre sette giorni
dalla data di scioglimento anticipato del consiglio regionale, se esso avviene prima dell’ultimo
semestre del quinquennio.
Per la Corte costituzionale tale disciplina è irragionevole e sproporzionata, e lesiva del diritto di
elettorato passivo (in violazione degli artt 3 e 51 Cost.), in ragione della notevole anticipazione del
termine stabilito dal legislatore regionale rispetto al giorno fissato per la presentazione delle
candidature. La Corte ha affermato inoltre che la sproporzione della norma pugliese deriva anche
dal fatto che essa si applica indistintamente a tutti i sindaci, mentre altre leggi regionali limitano
l’ineleggibilità ai sindaci di comuni con popolazione superiore a certe soglie.
Pertanto, la Corte ha adottato una pronuncia che, recuperando la normativa già presente
nell’ordinamento, sostituisce entrambi i termini indicati nella disposizione impugnata con quello
del giorno fissato per la presentazione delle candidature, espressamente previsto dalla legge n. 165
del 2004, fermo restando il potere discrezionale del legislatore regionale di stabilire altro termine
anteriore, purché nel rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.

