Allorquando il giudice di appello per risarcire il danno non patrimoniale eserciti il suo ministero
riprovvedendo alla liquidazione del danno già liquidato dal primo giudice secondo una tabella
risalente ad una certa data, egli, dovendo applicare l’art. 1226 c.c. ha il dovere di applicare la tabella
aggiornata eventualmente sopravvenuta e non può, per applicarla, esigere l’istanza di parte, giacché
il potere ex art. 1226 c.c. (ormai cristallizzatosi in appello nel senso dell’applicazione del relativo
sistema tabellare) è potere esercitabile d’ufficio e l’applicazione dell’aggiornamento fa parte del suo
contenuto.

