In tema di licenziamento della lavoratrice madre, la verifica in ordine alla sussistenza della colpa
grave (che precluderebbe il divieto ex art. 54, co. 3, lett. a), D.Lgs. n. 151/2001), in assenza di un
giustificato motivo soggettivo ovvero da una situazione prevista dalla contrattazione collettiva quale
generica giusta causa, deve estendersi ad un’ampia ricostruzione fattuale del caso concreto ed alla
considerazione della vicenda espulsiva nella pluralità dei suoi diversi componenti, quali le possibili
ripercussioni sui diversi piani personale, psicologico, familiare ed organizzativo della fase
dell’esistenza in cui la donna si trova, con un rigore valutativo adeguato, ponendosi tale colpa come
causa di esclusione di un divieto che attua la tutela costituzionale della maternità e dell’infanzia.

