Impugnazione del licenziamento: la Corte costituzionale rafforza la tutela dei lavoratori che si versino in stato di incapacità naturale(Corte cost., sent. 11 giugno – 18 luglio 2025, n. 111)

Con la sentenza n. 111/2025, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 6, co.
1, legge 15 luglio 1966, n. 604 (Norme sui licenziamenti individuali), nella parte in cui non prevede
che se, al momento della ricezione della comunicazione del licenziamento o in pendenza del
termine di sessanta giorni previsto per la sua impugnazione, anche extragiudiziale, il lavoratore
versi in condizione di incapacità di intendere o di volere, non opera l’onere della previa
impugnazione, anche extragiudiziale, e il licenziamento può essere impugnato entro il
complessivo termine di decadenza di duecentoquaranta giorni dalla ricezione della sua
comunicazione, mediante il deposito del ricorso, anche cautelare, o la comunicazione alla
controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o di arbitrato. Secondo i giudici
costituzionali, la norma censurata viola la Costituzione sotto vari profili: il diritto di difesa (art. 24),
il principio di uguaglianza (art. 3), il diritto al lavoro (art. 4) e le norme europee e internazionali a
tutela delle persone con disabilità.

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