Con la sentenza n.105 la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibili le questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 639 del Codice penale, sollevate dal Tribunale di Firenze, nella parte in cui
contempla il reato di deturpamento e imbrattamento di cose altrui nella ipotesi in cui non si
verificano (per modalità, natura del bene danneggiato e contesto spaziale di riferimento) le diverse
e più gravi fattispecie autonome di reato previste dalla norma.
La Corte ha osservato che, nonostante l’intervenuta abrogazione della fattispecie di danneggiamento
semplice (trasformata in torto civile) l’atto di imbrattare un bene altrui, non diversamente
qualificato, conserva rilievo penale a seguito di una scelta del legislatore di contrastare fenomeni di
diffusa illegalità che si caratterizzano per l’offesa al decoro urbano, avuto riguardo all’interesse
collettivo a preservare il territorio urbano dal degrado, particolarmente a fronte dell’intensificarsi di
fenomeni criminali volti a determinarlo.
Come si legge nella sentenza, tale intento è confermato dalla nuova figura di reato di deturpamento
introdotta dal d.l. n. 48 del 2025 (convertito in legge n. 80 del 2025) che opera sulla struttura dell’art.
639 cod. pen. ed esprime la volontà del legislatore di irrigidire il trattamento punitivo di condotte in
cui plurimi sono i beni attinti. Viene, così, riconosciuta una dimensione collettiva del fenomeno
penalmente rilevante, in cui la condotta di deturpamento o imbrattamento non si configura più come
una meno grave declinazione del delitto di danneggiamento, ma si pone come lesiva di un nuovo
interesse, caratterizzato da una peculiare concezione dell’estetica avente autonoma e distinta
rilevanza penale.
Pur nella opinabilità della scelta legislativa concernente la perdurante rilevanza penale delle
fattispecie in esame, la Corte rileva che a fronte del differente trattamento riconosciuto a talune
ipotesi di danneggiamento, l’intervento richiesto dal rimettente comporterebbe la necessità di un
complessivo riassetto della disciplina sanzionatoria in materia, precluso al giudice delle leggi.
Infatti, tale intervento sarebbe volto a isolare profili solo patrimoniali all’interno di una fattispecie
unitaria più ampia, comprensiva di una pluralità di beni, con conseguente superamento dei limiti
del controllo di legittimità costituzionale.

