Con la sentenza n. 95/2025, la Corte costituzionale ha respinto le eccezioni di legittimità sollevate
da quattordici diverse ordinanze (di cui una emessa dalla Corte di cassazione). Dopo un’articolata
ricapitolazione della propria giurisprudenza sui presupposti e sui limiti di ammissibilità di
questioni in malam partem in materia penale, la Corte ha dichiarato inammissibili le censure
formulate dai giudici rimettenti in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. Pur ritenendole ammissibili,
invece, le censure formulate in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, Cost., in relazione a molteplici
adempimenti discendenti dalla Convenzione di Mérida, la Corte le ha ugualmente ritenute
infondate per la mancanza, nella ridetta Convenzione, di un obbligo di criminalizzazione.
L’abrogazione del reato di abuso d’ufficio resta, allora, scelta politica del legislatore e, dunque, il
sindacato della Corte costituzionale non può essere parimenti esteso alla complessiva efficacia del
sistema di prevenzione e contrasto alle condotte abusive dei pubblici agenti risultante da tale
abrogazione. Anche in tal caso, infatti, la Corte sovrapporrebbe la propria valutazione a quella del
legislatore.

