È illegittima la norma che esclude l’integrazione al minimo dell’assegno d’invalidità quando è erogato interamente con il sistema contributivo (Corte cost., sent. 20 maggio – 11 giugno 2025, n. 94)

Con sentenza n. 94 del 2025 la Corte costituzionale ha ritenuto costituzionalmente illegittimo l’art.
1, co. 16, l. n. 335/1995, nella parte in cui non esclude dal divieto di applicazione dell’integrazione
al minimo l’assegno ordinario di invalidità erogato tramite il sistema contributivo. L’ “integrazione
al minimo” dei trattamenti pensionistici, meccanismo che mira ad accrescere l’importo della
pensione fino a raggiungere una soglia minima stabilita dalla legge corrispondente, a livello
quantitativo, all’importo dell’assegno sociale, è un beneficio oggi riconosciuto solo alle persone con
disabilità che ricevono il suddetto assegno sulla base del sistema retributivo. Pertanto, per i giudici
costituzionali, l’esclusione dell’integrazione al minimo per l’assegno ordinario di invalidità erogato
a coloro che si sono iscritti al sistema pensionistico dopo il 1995 — ovvero con il sistema
contributivo — costituisce una violazione dell’articolo 3 della Costituzione. Anche a tali soggetti,
secondo la Corte, dev’essere liquidato un assegno che abbia un importo “minimo” pari a quello
dell’assegno sociale, da integrarsi attraverso la fiscalità generale. La sentenza de quo non ha, altresì,
effetti retroattivi, ma comporterà solamente l’aumento dell’importo erogato in futuro.

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