È costituzionalmente illegittimo l’art. 583-quinquies cod. pen., introdotto dalla legge n. 69/2019 (c.d. “Codice rosso”) nella parte in cui: 1)al primo comma, non prevede che la pena da esso comminata sia diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità; 2) al secondo comma, dispone «comporta l’interdizione perpetua», anziché «può comportare l’interdizione». Le disposizioni censurate, infatti, integrano la violazione degli artt. 3, co. 1 e 27, co. 3, Cost. in quanto, stante il carattere eccessivamente rigido del trattamento sanzionatorio, risultano lesive dei principii di proporzionalità, individualizzazione e finalità rieducativa della pena.
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