Con l’ordinanza in oggetto, la Corte costituzionale ha rimesso alla Corte di Giustizia
Ue, in via pregiudiziale, l’interpretazione delle disposizioni del diritto europeo che
incidono sulla risoluzione delle questioni di legittimità costituzionale sollevate n
giudizi promossi dal TAR del Lazio e dalle Corti di Giustizia tributaria di primo grado
Messina e Trieste in relazione al c.d. contributo di solidarietà temporaneo a carico degli
operatori del settore energetico, introdotto dall’art. 1 commi 115-119 della L. 197/2022.
Il contributo di solidarietà in argomento è stato introdotto, per il 2023, come misura
nazionale equivalente al contributo temporaneo previsto dal regolamento (Ue)
2022/1854, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati. Per
questo motivo, la Corte ha quindi deciso, in via pregiudiziale, di interrogare la Corte di
giustizia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di tale estensione della platea dei
soggetti passivi del contributo, da valutarsi anche alla luce della natura eccezionale del
potere esercitato dall’Unione europea, della generale competenza degli Stati membri in
materia di imposizione fiscale diretta, delle finalità perseguite dal regolamento, nonché
dei margini di attuazione da esso lasciati agli stessi Stati membri e delle peculiarità del
contesto energetico nazionale.

