La preclusione biennale alla concessione di permessi premio è lesiva dei principî di presunzione d’innocenza e della funzione rieducativa della pena (Corte cost., sent. 30 gennaio – 7 marzo 2025, n. 24)

Con la sentenza n. 24 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 30-ter, co. 5, della l. n. 354 del 1975 che ammetteva “nei confronti dei soggetti che durante
l’espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per
delitto doloso commesso durante l’espiazione della pena o l’esecuzione di una misura restrittiva
della libertà personale, la concessione di permessi premio solo decorsi due anni dalla commissione
del fatto”. Per i giudici costituzionali tale preclusione biennale è incostituzionale, in quanto
fondata sulla sola circostanza che il richiedente sia “imputato” per un reato, circostanza oggi da
considerarsi incompatibile con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, con il
diritto dell’Unione europea e con la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale in materia. Gli
effetti della presunzione di non colpevolezza non si esauriscono nel procedimento penale relativo
alla responsabilità per il reato addebitato all’imputato, ma implicano un generale divieto di
considerare l’imputato colpevole del fatto anche in qualsiasi altro procedimento giudiziario, sino a
che il reato non sia definitivamente accertato. Il magistrato di sorveglianza che si trovi a negare un
permesso premio ad un soggetto che sia imputato di un reato da parte del P.M., è invece costretto
a “presumere” che l’imputato medesimo sia colpevole, essendogli precluso di ascoltare l’imputato
e il suo difensore, di tenere conto delle loro deduzioni circa l’effettiva commissione del fatto e,
dunque, di formarsi un autonomo apprezzamento sulla reale consistenza della notitia criminis. Il
giudice della sorveglianza deve essere sempre libero di compiere una valutazione individualizzata
sui progressi effettivamente compiuti dal condannato nel suo percorso penitenziario, nonché sulla
sua residua pericolosità sociale, perfino nell’ipotesi in cui il richiedente sia stato condannato in via
definitiva per un reato commesso durante l’esecuzione della pena. Dunque, la disposizione
censurata viola sia il principio della presunzione d’innocenza, sia quello della funzione rieducativa
della pena.

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