La Corte costituzionale, con la sentenza n. 25, ha affermato che la norma che subordina l’acquisto
della cittadinanza (per matrimonio o naturalizzazione) alla conoscenza dell’italiano a livello
intermedio per qualunque straniero, senza eccettuare chi versi in condizioni di oggettiva e
documentata impossibilità di acquisirla in ragione di una disabilità vìola il principio di uguaglianza.
In particolare, la Corte costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 9.1 della legge n. 91
del 1992 «nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il
richiedente [la cittadinanza] affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico
derivanti dall’età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla
struttura sanitaria pubblica», giungendo ad affermare l’irragionevolezza della norma poiché
contraria al principio «ad impossibilia nemo tenetur»: il requisito della prova della conoscenza della
lingua a livello intermedio si rivela, infatti, una condizione inesigibile per quegli stranieri che siano
oggettivamente impediti ad apprenderla in ragione di una disabilità.
Secondo i giudici costituzionali è violato il principio di eguaglianza formale per trattamento uguale
(ingiustificato e irragionevole) di situazioni diverse. Infatti, con l’imposizione generalizzata del
requisito linguistico, il legislatore non ha tenuto conto della condizione di coloro che, in ragione di
determinate menomazioni, versano in situazione oggettivamente diversa dalla generalità dei
richiedenti la cittadinanza. L’uniforme disciplina dettata dall’art. 9.1 secondo la Corte costituzionale
offende il principio di eguaglianza nella sua declinazione sostanziale perché frappone, anzi che
rimuovere, un ostacolo all’acquisto dello status di cittadino per tale specifica categoria di persone
vulnerabili e dà luogo ad una loro discriminazione indiretta.

