Con la sentenza n. 27 la Corte costituzionale ha dichiarato che non è costituzionalmente illegittima
la mancata previsione, da parte del testo unico sull’immigrazione, di una riduzione della pena chi si
limiti ad utilizzare un documento da altri falsificato per ottenere un documento di soggiorno. Più in
particolare, con tale sentenza la Corte ha dichiarato infondata la questione sollevata dal GIP di
Vicenza per il processo riguardante un cittadino straniero che aveva presentato alla Questura un
certificato di conoscenza della lingua italiana rivelatosi contraffatto, al fine di ottenere un permesso
di lungo soggiorno per cittadini non appartenenti all’Unione europea. Secondo la ricostruzione del
GIP il trattamento dell’uso del documento falso da parte dell’art. 5, co. 8-bis, del TU
sull’immigrazione violerebbe il principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., con conseguente
pregiudizio alla funzione rieducativa della pena, posta all’art. 27 della Costituzione.
La Corte costituzionale ha ritenuto infondati i dubbi del GIP giacché la Costituzione non vieta al
legislatore di prevedere un trattamento sanzionatorio più severo, rispetto a quello stabilito per i
comuni reati di falso, per i falsi in materia di immigrazione, i quali offendono l’interesse statale ad
una ordinata gestione dei flussi migratori. E, in secondo luogo, la Corte ha osservato che la condotta
consistente nel semplice uso del documento falsificato per ottenere un documento di soggiorno non
deve essere necessariamente considerata meno grave della condotta di falsificazione del documento
stesso. Per la Corte, chi presenta un documento falso alla Questura per ottenere un permesso di
soggiorno normalmente ha anche concorso nella sua falsificazione, fornendo all’autore materiale i
propri dati identificativi. Inoltre, è proprio l’uso del documento a creare l’immediato rischio che
venga rilasciato un documento di soggiorno in assenza dei requisiti di legge, mentre la falsificazione
del documento costituisce soltanto un’attività preparatoria rispetto a questo scopo. Pertanto, la Corte
ha concluso che la norma richiamata non viola né il principio di eguaglianza, né il principio di
proporzionalità delle sanzioni penali, desunto dalla finalità rieducativa della pena.

