Con la sentenza n. 22 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 4, co. 10, legge Prov. di Bolzano n. 1 del 2022, in quanto introduttiva di previsioni
normative contrastanti con l’art. 38 del T.U. sull’edilizia (D.P.R. n. 380/2001), cui è pacificamente
riconosciuta la natura di norma fondamentale di riforma economico-sociale giacché, al pari
dell’art. 36, introduce un contenuto riformatore diretto ad incidere nella vita della comunità
giuridica nazionale, con riferimento ad un settore – quello della sanatoria degli abusi edilizi – la
cui disciplina mira a proteggere interessi di primaria importanza e di segno complessivamente
unitario (in quanto correlati al governo del territorio e alla tutela del paesaggio e dell’ambiente),
con conseguente necessità di attuazione uniforme su tutto il territorio nazionale. La disposizione in
esame disciplina il regime sanzionatorio dei cosiddetti “abusi edilizi sopravvenuti”. Non essendo
la materia edilizia totalmente riconducibile alla potestà legislativa primaria della Provincia
autonoma, bensì alla potestà concorrente in materia di governo del territorio, di cui all’art. 117,
terzo comma, Cost., la disposizione impugnata è da ritenersi costituzionalmente illegittima per
contrasto con l’art. 38, T.U. sull’edilizia, costituente principio fondamentale della materia. Resta
assorbita l’ulteriore censura formulata con riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera m),
Cost.

