Lo stato di abbandono dei minori non è escluso dalla disponibilità dei parenti (Cass. Civ., Sez. I, ord. 6 febbraio 2025, n. 2948)

La situazione di abbandono è configurabile non solo nei casi di materiale abbandono del minore, ma
ogniqualvolta si accerti l’inadeguatezza dei genitori naturali a garantirgli il normale sviluppo psico
fisico, così da far considerare la rescissione del legame familiare come strumento adatto ad evitare
al minore un più grave pregiudizio ed assicurargli assistenza e stabilità affettiva, dovendosi
considerare “situazione di abbandono”, oltre al rifiuto intenzionale e irrevocabile dell’adempimento
dei doveri genitoriali, anche una situazione di fatto obiettiva del minore, che, a prescindere dagli
intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico, per il non
transitorio difetto di quell’assistenza materiale e morale necessaria a tal fine.
Lo stato di abbandono dei minori non può essere escluso in conseguenza della disponibilità a
prendersi cura di loro, manifestata da parenti entro il quarto grado, quando non sussistano rapporti
significativi pregressi tra loro ed i bambini, e neppure possano individuarsi potenzialità di recupero
dei rapporti, non traumatiche per i minori, in tempi compatibili con lo sviluppo equilibrato della
loro personalità.

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