Con la sentenza n. 13 la Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità del referendum popolare
per l’abrogazione dell’art. 8 della l. n. 604 del 1966, limitatamente alle parole che stabiliscono una
misura massima (pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) per la liquidazione
dell’indennità da licenziamento illegittimo.
Per la Corte costituzionale il quesito in esame non incontra i limiti di cui all’art. 75 Cost. e risponde
ai requisiti di chiarezza, univocità e omogeneità, in quanto pone una chiara alternativa all’elettore:
mantenere l’attuale misura massima dell’indennità, ovvero rimuoverla per consentire al giudice di
quantificare, senza più tale ostacolo, un ristoro equo con congruo effetto deterrente.
In particolare, la Corte costituzionale ha precisato che la norma oggetto del quesito referendario
trova applicazione, a seguito delle modifiche intervenute nella legislazione in materia, nei confronti
dei soli lavoratori assunti alle dipendenze delle cosiddette “piccole imprese” (ossia, presso datori di
lavoro che non raggiungono la soglia dimensionale indicata dall’art. 18, ottavo co., dello Statuto dei
lavoratori) prima del 7 marzo 2015, data di entrata in vigore del d. lgs. n. 23 del 2015, attuativo della
legge sul Jobs act.

