La Corte costituzionale dichiara ammissibile il referendum sul Jobs Act in materia di licenziamenti illegittimi (Corte costituzionale, sent. 12 febbraio 2025, n. 12)

Con la sentenza n. 12 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’ammissibilità della richiesta di
referendum sull’abrogazione del d. lgs. n. 23 del 2015, che ha attuato una delle deleghe legislative
conferite al Governo con il cosiddetto Jobs Act.
In particolare, la Corte costituzionale ha affermato che la «circostanza che all’esito dell’approvazione
del quesito abrogativo il risultato di un ampliamento delle garanzie per il lavoratore non si
verificherebbe in realtà in tutte le ipotesi di invalidità» del licenziamento, perché per alcune di queste
(e in particolare nel caso del licenziamento intimato al lavoratore assente per malattia o infortunio,
oppure intimato per disabilità fisica o psichica a un lavoratore che non versava in realtà in tale
condizione) «si avrebbe, invece, un arretramento di tutela», non inficia la chiarezza, l’omogeneità e
l’univocità della richiesta di referendum.
Il quesito referendario, afferma la Corte, chiama il corpo elettorale «a una valutazione complessiva
e generale, che può anche prescindere dalle specifiche e differenti disposizioni normative, senza
perdere la propria matrice unitaria». Matrice unitaria che, secondo quanto affermato dalla stessa
Corte è ravvisabile «nel profilo teleologico sotteso al quesito referendario, mirante all’abrogazione
di un corpus organico di norme e funzionale alla reductio ad unum, senza più la divisione tra prima
e dopo la data del 7 marzo 2015, della disciplina sanzionatoria dei licenziamenti illegittimi, con la
riespansione della disciplina pregressa, valevole per tutti i dipendenti», a prescindere dalla data
della loro assunzione.
Pertanto, secondo i giudici costituzionali rimane salvaguardato il «nesso di coerenza tra il mezzo e
il fine referendario», tale da escludere che si sia in presenza di «un uso artificioso del referendum
abrogativo».

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