È incostituzionale la confisca obbligatoria della totalità dei beni utilizzati per commettere un reato societario in quanto lesiva del principio di proporzionalità (Corte cost., sent. 14 gennaio – 4 febbraio 2025, n. 7)

Con la sentenza n. 7 del 2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 2641, co. 2, cod. civ. – nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di
denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato – nonché, in via
consequenziale, ai sensi dell’art. 27, l. n. 87/1953, n. 87, del primo comma del medesimo articolo,
limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo». In particolare, la Sezione
rimettente della Corte di cassazione si è trovata di fronte al bivio se decidere direttamente sulla
contrarietà dell’art. 2641 cod. civ. all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE che prevede (a seguito della
recente interpretazione della Corte di giustizia UE dell’8 marzo 2022, in causa C-205/20, NE) la
diretta disapplicazione da parte del giudice comune delle sanzioni incompatibili con il principio di
proporzionalità di cui al cit. art. 49 – e, conseguentemente, confermare o annullare la statuizione
della Corte d’appello in proposito –, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia
(come suggerito dallo stesso Procuratore generale ricorrente); ovvero se investire la Corte
costituzionale della valutazione sulla legittimità costituzionale del medesimo art. 2641 cod. civ.,
alla stregua tanto dei parametri nazionali sui quali si fonda il principio di proporzionalità della
pena, quanto dello stesso art. 49, paragrafo 3, CDFUE (oltre che dell’art. 17 CDFUE, che tutela a
livello unionale il diritto di proprietà), per il tramite degli artt. 11 e 117, co. 1, Cost. La decisione
della Sezione rimettente di procedere in questo secondo senso è stata ritenuta conforme ai principi
ripetutamente enunciati dalla giurisprudenza costituzionale (a partire dalla sentenza n. 269 del
2017, punto 5.2, Cons. dir.) per l’ipotesi in cui il giudice rilevi una incompatibilità tra una legge
nazionale e una norma di diritto dell’Unione dotata di effetto diretto: ove la questione presenti «un
“tono costituzionale”, per il nesso con interessi o principi di rilievo costituzionale» (sentenza n. 181
del 2024, punto 6.3 Cons. dir.), il giudice italiano ha sempre – accanto alla possibilità di
disapplicare, nel caso concreto, la legge nazionale, previo eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte
di giustizia in caso di dubbio sull’interpretazione o sulla validità della norma rilevante dell’Unione – l’ulteriore possibilità di sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, affinché rimuova la
legge nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione. Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto che
la confisca, diretta e per equivalente, dei beni utilizzati per commettere uno dei reati disciplinati
dal Titolo XI, Libro V, cod. civ., prevista dalla disposizione censurata, ha natura di vera e propria
pena di carattere patrimoniale, in relazione sia ai «beni utilizzati per commettere il reato» (art.
2641, co. 1, cod. civ.), sia al «denaro o beni di valore equivalente» a questi ultimi (art. 2641, co.2,
cod. civ.). Da ciò deriva il loro necessario assoggettamento all’insieme dei principi e delle garanzie
che governano la previsione legislativa, l’applicazione e l’esecuzione delle pene, tra i quali il
principio di proporzionalità. E allora, poiché il meccanismo stabilito dal cit. art. 2641 cod. civ. è
strutturalmente suscettibile di produrre risultati sanzionatori in concreto sproporzionati, i giudici
costituzionali hanno ritenuto che la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore
equivalente a quelli utilizzati per commettere un reato societario è lesiva del principio di
proporzionalità di cui agli artt. 3, 27, terzo comma, nonché agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.,
questi ultimi in relazione all’art. 49, paragrafo 3, CDFUE e, pertanto, hanno dichiarato la
illegittimità parziale dell’art. 2641, co. 1, cod. civ. e la illegittimità consequenziale del suo secondo
comma.

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