Legittimità dello ius variandi in relazione al corrispettivo di servizi di comunicazione elettronica (T.A.R. Lazio, sez. IV, 9 dicembre 2024, n. 22203)

I giudici amministrativi capitolini, hanno statuito, sulla base del combinato disposto degli artt. 98-septiesdecies, comma 5, 98-quaterdecies del codice delle comunicazioni elettroniche e degli artt. 33, comma 2, lett. m) e 48 e 49 del codice di consumo, che le modifiche delle condizioni contrattuali proposte dal fornitore di servizi di comunicazione elettroniche al consumatore possono essere assoggettate allo ius variandi solo se: a) si tratti di variazione di condizioni già contemplate nel contratto (la modifica dunque deve incidere su clausole già esistenti); b) non determinino una novazione del preesistente rapporto obbligatorio; c) siano sorrette da giustificato motivo. Lo ius variandi deve essere esercitato con modalità esecutive conformi alle regole di correttezza e se le modifiche riguardano il prezzo totale dei beni o servizi o le modalità di calcolo del prezzo comprensivo non devono essere disposte nei primi 12 o 24 mesi (a seconda del tipo di offerta commerciale) dalla stipula.

Redazione Autore