É illegittima la norma che impedisce alla persona disabile di usare la firma digitale per sottoscrivere una lista di candidati alle elezioni(Corte costituzionale, sent. 23.1.2025, n. 3)

Con la sentenza in oggetto, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale degli
articoli 9, terzo comma, della legge 17 febbraio 1968, numero 108 e 2, comma 6, del
Codice dell’amministrazione digitale, nella parte in cui non prevedono per l’elettore,
che non sia in grado di apporre una firma autografa per certificata impossibilità
derivante da un grave impedimento fisico o perché si trova nelle condizioni per
esercitare il voto domiciliare, la possibilità di sottoscrivere una lista di candidati per le
elezioni.
Nello specifico, «[L]a dignità umana è compromessa ogni volta in cui è lo stesso
ordinamento giuridico che trasforma, in forza di un suo divieto o di una sua previsione,
in inabile e bisognosa di assistenza una persona che, invece, sarebbe in grado, con
propri mezzi, di provvedere a compiere una determinata attività». Per questo motivo,
il mancato utilizzo della firma digitale anche per le persone con disabilità introduce
«un aggravio né necessario, né proporzionato rispetto all’esigenza di verificare
l’autenticità e la genuinità della sottoscrizione della lista di candidati, parimenti
conseguibile consentendo all’elettore con disabilità di utilizzare la modalità elettronica
per sostenere la lista di candidati» anzichè rimuovere gli ostacoli che impediscono il
pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione all’organizzazione
politica.

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