Legittimo il provvedimento che imponga la delocalizzazione di una sala gioco situata a distanza inferiore ai limiti di legge dai luoghi sensibili (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 19 novembre 2024, n. 9301)

Secondo i giudici di Palazzo Spada è da considerarsi legittimo il provvedimento dell’ente locale che
imponga la delocalizzazione della sala scommesse situata a distanza inferiore dal limite minimo
stabilito dalla legge regionale, laddove risulti comunque possibile l’apertura di detta sala giochi in
aree alternative, anche se periferiche, del territorio comunale e le stesse siano dotate sia di buona
viabilità che di parcheggi, non esclusivamente residenziali, che possano rendere ben fruibile il tutto
da parte di una possibile utenza.
Nel caso di specie, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio, il Consiglio di Stato ha accertato che la
sala giochi era situata a distanza inferiore dai limiti di legge da una chiesa e che era possibile
delocalizzare detta sala giochi in altre aree del territorio comunale, tenendo conto anche delle
eventuali limitazioni dello strumento urbanistico.
La regione può disciplinare la distanza delle sale gioco dai luoghi sensibili, trattandosi di perseguire
finalità di carattere socio-sanitario, estranee alla materia della tutela dell’ordine pubblico e della
sicurezza, di competenza esclusiva dello Stato, e rientranti piuttosto nella materia di legislazione
concorrente «tutela della salute» (art. 117, terzo comma, Cost.), nella quale la Regione può legiferare
nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione statale. Inoltre la scelta del legislatore
regionale di disincentivare la collocazione degli apparecchi da gioco e spingere alla loro collocazione
lontano dai centri abitati, per contrastare il fenomeno della ludopatia, non contrasta con l’art. 3 Cost.,
non risultando discriminatoria la misura, avendo, anzi, il legislatore considerato tutti gli esercizi
commerciali nei quali possono essere installati apparecchi da gioco. La legge che impone il
distanziometro non contrasta infine con l’art. 41 Cost., esercitando un ragionevole e logico
bilanciamento di interessi tra l’esercizio dell’attività economica e la tutela della salute.

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