Il Consiglio di Stato interviene sulla legittimità costituzionale della legge “Territorio e Paesaggio” della Provincia autonoma di Trento n. 9/2018 (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 13 novembre 2024, n. 9132)

Il Consiglio di Stato si pronuncia in tema di misure atte a fronteggiare la pericolosità di un esemplare di Orso bruno F36 e, in particolare, di quella letale a seguito di comportamenti aggressivi posti in essere dall’animale nei confronti dell’uomo.
Le associazioni ricorrenti, unitamente alle censure relative al provvedimento con cui il Presidente della Provincia Autonoma di Trento aveva disposto l’uccisione immediata dell’esemplare, ritenevano l’art. 1 della legge provinciale n. 9/2018 lesivo dei principi costituzionali.
I Giudici di Palazzo Spada si pronunciano, quindi, sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione: 1) al potere attribuito al Presidente della Provincia autonoma di Trento di derogare al divieto di prelievo di esemplari protetti, in violazione della riserva di legge statale in tema di tutela degli animali prevista dal novellato art. 9 Cost.; 2) all’eliminazione dell’obbligatorietà del parere dell’ISPRA in caso di adozione di misure extra ordinem; 3) all’imposizione al Presidente della Provincia di disporre la misura più grave dell’abbattimento in presenza dei comportamenti di cui alle lettere a e b della norma (“a) l’esemplare è segnalato in centro residenziale o nelle immediate vicinanze di abitazioni stabilmente in uso; b) l’esemplare provoca danni ripetuti a patrimoni per i quali l’attivazione di misure di prevenzione o di dissuasione risulta inattuabile o inefficace”).
Sotto il primo profilo, i Giudici amministrativi riconoscono al Presidente della Provincia il potere di adottare con legge provinciale misure di attuazione della ‘Direttiva habitat’, anche a seguito della riforma costituzionale che ha fatto salve le competenze legislative riconosciute dagli statuti provinciali.
Quanto al secondo profilo, si rileva l’estraneità della censura al caso di specie, trattandosi di norma riferita alla diversa fattispecie dei poteri di adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti previsti dall’articolo 52 della Statuto.
Anche in relazione alla terza questione, si è osservato l’erroneo richiamo della norma alla fattispecie in oggetto in cui non ricorrono le predette ipotesi a e b, potendo ricondurre la vicenda dell’orsa F36 ad un falso attacco per il quale non è previsto l’abbattimento ma, al più, la cattura con rilascio a scopo di spostamento e/o radiomarcaggio.

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