L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, letto alla luce dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede un limite massimo di 60 anni di età per la prima nomina a un posto di notaio‑avvocato, a condizione che detta normativa persegua un obiettivo legittimo di politica dell’occupazione e del mercato del lavoro e che, nel contesto legislativo in cui quest’ultima si colloca e alla luce di tutte le situazioni alle quali essa si applica, detta normativa sia appropriata e necessaria al conseguimento di tale obiettivo.
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