Ai fini della disciplina in materia di inquinamento acustico i giudici amministrativi discriminano tra locazione turistica breve e attività turistica ricettiva (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 02 ottobre 2024, n. 7913)

L’uso di un immobile che comporti lo svolgimento in forma sistematica di attività ricreativa ripetuta nel tempo (circa venti eventi nel 2022 e circa venticinque nel 2023), con immissioni acustiche che superano gli standard normativi, è incompatibile con la locazione turistica breve; tale uso determina un mutamento di destinazione da residenziale a turistico ricettiva della struttura, con conseguente assoggettamento, nella misura in cui può essere fonte di inquinamento acustico, alla legge n. 447 del 26 ottobre 1995.

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