La Corte EDU si è pronunciata sul ricorso presentato contro la Federazione russa da due cittadini, i
quali hanno lamentato la violazione dell’art. 10 della Convenzione in materia di libertà di
espressione del pensiero. Nella specie, la causa ha avuto ad oggetto il licenziamento dall’incarico di
poliziotto dei due ricorrenti per aver denunciato casi di corruzione generalizzata all’interno del
Ministero. E se, nell’analizzare la doglianza, la Corte ha ritenuto – per un verso – la sanzione
disciplinare fondata sulla legge federale e, come tale, volta ad uno scopo legittimo; per altro verso,
essa ha dichiarato la violazione dell’art. 10, in quanto la stessa misura ha rappresentato una
restrizione del diritto alla libera manifestazione del pensiero non necessaria in una società democratica.
Per giungere a tale conclusione, i Giudici di Strasburgo hanno considerato le informazioni riferite
dai ricorrenti come attinenti l’intera Istituzione, con la conseguenza che la libertà di esprimersi su
questioni non riguardanti l’immediata area di competenza è risultata menomata dalla rigorosa
applicazione della legislazione nazionale, che – in questo caso – ha funzionato come divieto
categorico per gli agenti di polizia di commentare individualmente o collettivamente qualsiasi
questione relativa alla gestione della loro Istituzione. Sicché hanno ritenuto vi fosse stata violazione
dell’art- 10 della Convenzione nei confronti di entrambi i ricorrenti.

