In tema di tutela contro l’abuso dell’immagine di un minore, l’accertamento della illiceità della
diffusione del ritratto del bambino per fini di pubblicità commerciale, effettuata senza il consenso di
uno dei genitori, comporta il diritto al risarcimento del danno a condizione che sia accertata
l’effettività e la serietà della lesione al diritto alla riservatezza dell’immagine, la cui tutela costituisce
un interesse primario del fanciullo, senza che la mancanza di indicazioni relative al nome o alle
generalità del minore o dei suoi genitori valgano ad escluderne il pregiudizio, poiché l’immagine
della persona è tutelata in sé, quale elemento altamente caratterizzante l’individuo, che lo rende
unico e originale, come tale riconoscibile.