Il Consiglio di Stato ritiene il diritto alla salute potenzialmente prevalente sul diritto alla tutela giurisdizionale(Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 7 agosto 2024, n. 7026)

Il Consiglio di Stato interviene in tema di determinazione del budget e di altri aspetti quantitativi
nel rapporto di accreditamento di operatori privati in ambito sanitario.
Il giudice di prime cure aveva respinto i ricorsi della società accreditata sul presupposto della
legittimità della c.d. “clausola di salvaguardia” richiamata nelle tipologie contrattuali di cui all’art.
8 quinquies d.lgs. 502/1992, tra cui rientrano quelli di accettazione dei budget.
Gli operatori privati che intendono operare in regime di accreditamento – attraverso tale clausola –
accettano incondizionatamente i tetti di spesa e rinunciano ad eventuali impugnazioni dei relativi
atti di determinazione dei tetti di spesa.
Ad avviso dell’operatore appellante, tuttavia, la dicitura contenuta nella citata clausola che fa salvi
“i diritti costituzionalmente garantiti” avrebbe in ogni caso legittimato l’impugnazione, da parte
delle strutture accreditate, dei provvedimenti collegati alla quantificazione dei budget.
Sul punto, i giudici di Palazzo Spada – confermando la legittimità della clausola di salvaguardia che
priva le strutture private della legittimazione a impugnare i descritti atti – pongono l’accento
sull’adesione volontaria all’accordo con il quale, dunque, si intende soddisfare prioritariamente
l’esigenza di contenere la spesa pubblica, funzionale alla continuità dell’erogazione di prestazioni
sanitarie.
Né il richiamo ai “diritti costituzionalmente garantiti” che clausola farebbe salvi può deporre nel
senso della libera impugnazione.
È stato, infatti, riconosciuto che – in virtù dei principi enunciati dalla giurisprudenza costituzionale
– il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale può essere limitato nei casi in cui venga in gioco
un interesse pubblico fondamentale.
Nella specie, dunque, il diritto alla salute risulta potenzialmente prevalente sul diritto alla tutela
giurisdizionale sancito dall’art. 24 della Carta Costituzionale.

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