La Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione afferente al diritto alla pensione di
reversibilità a favore del partner unito civilmente già convivente e del figlio della coppia
omogenitoriale il cui status filiationis è stato riconosciuto all’estero, dato che siffatta questione
suscettibile di riproporsi in una pluralità di fattispecie investe l’interpretazione del diritto vigente in
ordine a punti di capitale importanza, che toccano la disciplina intertemporale dettata dalla L. n. 76
del 2016, i corollari delle pronunce rese dalla stessa Corte a sezioni unite sulla tutela dei figli nati da
maternità surrogata e la stessa latitudine della tutela antidiscriminatoria, nelle sue interrelazioni con
l’attuazione della legge. L’oggetto del contendere s’interseca, pertanto, con molteplici interessi
presidiati dalla Carta costituzionale e dalle fonti internazionali e involge un aspetto non ancora
compiutamente scandagliato dalla giurisprudenza della Corte: le implicazioni previdenziali dei
diritti dei singoli, tutelati nel contesto delle formazioni sociali di cui all’art. 2 Cost..