La Corte EDU sul rifiuto di consentire a una persona transgender di continuare la terapia ormonale in carcere (CEDU I sez., sent. 11 luglio 2024, ric. n. 31842/20)

La pronuncia resa dalla Corte EDU ha riguardato la presunta violazione denunciata dalla parte ricorrente, degli articoli 3 e 8 della Convenzione per esserle stato impedito di continuare la terapia ormonale durante il periodo di detenzione, ritenendolo questo un trattamento inumano e degradante nonché lesivo del suo diritto al rispetto della sua vita privata e del diritto di autodeterminazione. Il caso per i Giudici di Strasburgo – e nella specie la riassegnazione dell’identità di genere – va collocato nell’ambito del fondamentale diritto della persona all’autodeterminazione sessuale. Ciò premesso è stato altresì constatato, sulla base dei referti medici a disposizione, che tale trattamento rispondeva a specifiche esigenze mediche volte a tutelare la salute fisica e mentale della ricorrente. Per conseguenza l’interruzione di detta terapia, disposta dalle autorità carcerarie, è apparsa lesiva della “vita privata” della ricorrente che, ai sensi dell’art. 8 Cedu, ricomprende non solo l’integrità fisica e psicologica di una persona, ma abbraccia anche l’identità o l’identificazione di genere, l’orientamento e la vita sessuale dell’individuo. La Corte ha ribadito, pertanto, l’esistenza di un obbligo negativo a carico degli Stati di astenersi dall’interferire nella vita privata delle persone e, al tempo stesso, la sussistenza di un obbligo positivo in capo agli stessi che si traduce nell’adozione di misure volte a garantire una delle sfere più intime della vita dell’individuo, quale è la determinazione del proprio genere. Nel caso di specie poi, essa ha ritenuto le autorità nazionali responsabili per non aver proceduto ad un ragionevole contemperamento degli interessi in gioco e, conclusivamente, ha considerato violato il diritto del detenuto transgender a continuare la cura ormonale associata alla riassegnazione di genere.

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