Il Consiglio di Stato interviene in tema di proroga e rinnovo delle concessioni demaniali marittime,
disapplicando la normativa nazionale contrastante con il diritto dell’Unione Europea.
In particolare, la delibera di Giunta dell’ente comunale (n. 225/2020) viola i principi concorrenziali e
si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, nonché con le norme unionali in materia di
affidamenti pubblici; con essa viene, infatti, impedito il confronto competitivo che dovrebbe essere
garantito in sede di affidamento dei servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso.
Anche la successiva delibera di Giunta n. 19/2021 – teso ad attuare le disposizioni normative di rango
primario concernenti la proroga delle concessioni sino al 2033 – viola gli articoli 49 e 56 del TFUE e
l’art. 12 della Dir. 2006/123/CE che pone, da un lato, il principio della durata necessariamente limitata
delle autorizzazioni, e dall’altro, un esplicito divieto di rinnovo delle medesime.
Sollevati quesiti in ordine alla validità ed alla interpretazione della Dir. 2006/123/CE, la Corte di
Giustizia in sede di rinvio pregiudiziale ha rilevato che l’articolo 12 della citata direttiva i) si applica
a tutte le concessioni demaniali, anche a quelle prive di interesse transfrontaliero certo; ii) ha l’effetto
diretto di obbligare gli Stati a svolgere una procedura di selezione per affidare le nuove concessioni
e di vietare conseguentemente i rinnovi automatici (o le proroghe) degli affidamenti in essere. È
stato, inoltre, riconosciuto un margine di discrezionalità agli Stati membri nella scelta dei criteri
applicabili alla valutazione relativa alla scarsità della risorsa.
Sotto tale ultimo profilo, è stata rilevata la necessità che l’autorità amministrativa competente acclari,
sulla base di apposita istruttoria e specifica motivazione, che il territorio costiero di interesse presenti
una quantità di risorsa adeguata e sufficiente, nel rispetto della tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Sul piano costituzionale, poi, per consolidata giurisprudenza del Consiglio di Stato, il recepimento
interno della Dir. 2006/123/CE risulta compatibile con principi fondamentali ed irrinunciabili della
Costituzione italiana, quale il diritto di proprietà, l’impresa e il lavoro nelle imprese familiari, e
costituzionalmente imposto dalla necessità di esercitare la potestà legislativa nel rispetto dei vincoli
derivanti dall’ordinamento dell’Unione Europea. L’AGCM è, dunque, nella specie preposta alla salvaguardia di un interesse sostanziale a un bene della vita, quello al corretto funzionamento del mercato, che trova tutela a livello unionale e costituzionale.
I Giudici di Palazzo Spada, accogliendo l’appello dell’Autorità, hanno ritenuto che “le proroghe delle
concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – anche quelle in favore di concessionari che avessero ottenuto il titolo in ragione di una precedente procedura selettiva laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata – sono illegittime e devono essere disapplicate dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale, imponendosi, anche in tal caso, l’indizione di una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva”.
Parimenti, la Direttiva 2006/123/CE esclude che l’autorizzazione, rilasciata per una durata limitata
adeguata, possa prevedere la procedura di rinnovo automatico della concessione.