Il Consiglio di Stato ritiene l’interesse collettivo allo sport perseguibile anche per mezzo di un impianto sportivo appartenente al patrimonio disponibile del Comune (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3 maggio 2024, n. 4057)

Il Consiglio di Stato interviene in tema di passaggio di beni comunali dal patrimonio indisponibile a quello disponibile. Nella fattispecie, si chiedeva l’annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Bergamo con cui si decideva di alienare lo stadio ‘Atleti Azzurri d’Italia’, nonché dei successivi atti relativi alla procedura di vendita. La società calcistica appellante censurava, tra l’altro, il provvedimento laddove aveva disposto il passaggio dello stadio comunale al patrimonio disponibile, nonostante esso continui a mantenere la sua destinazione a pubblico servizio. I giudici di Palazzo Spada, nel richiamare la norma codicistica sul patrimonio dello Stato (art. 826 c.c.), chiariscono che il soddisfacimento dell’interesse collettivo allo svolgimento di attività sportive o di intrattenimento sportivo non è sufficiente a precludere il passaggio al patrimonio disponibile, pure sotto il profilo costituzionale. Anche a seguito della introduzione dell’ultimo comma dell’art. 33 Cost. ad opera della legge costituzionale 23 settembre 2023, n.1, infatti, l’interesse collettivo allo sport deve ritenersi una finalità perseguibile sia dal privato che dal pubblico; e, dunque, “il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività sportiva” non può in concreto realizzarsi soltanto attraverso una generata pubblicizzazione delle strutture dedicate.

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