La questione sottoposta all’esame della Corte concerne i tentativi infruttuosi esperiti dalla ricorrente, giornalista, di ottenere informazioni circa l’identità dei beneficiari delle borse di due fondazioni create dalla Banca nazionale ungherese; a giudizio della ricorrente, infatti, si sarebbe verificata una ingerenza nel suo diritto alla libertà di espressione tutelato dall’art. 10 della Convenzione. A parere delle Corte, il rifiuto opposto alla giornalista integra una violazione del parametro convenzionale poiché, nel caso di specie, se è vero che l’interesse alla protezione dei nomi dei beneficiari delle sovvenzioni costituisce uno scopo legittimo che consente una restrizione della libertà di espressione ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 10 della Convenzione, il rifiuto opposto alla giornalista è una misura che non supera il test di proporzionalità; tanto più se si considera la natura pubblica delle sovvenzioni, nella cui assegnazione dovrebbe essere garantita la massima trasparenza. In queste circostanze, la Corte constata che le autorità nazionali non hanno fornito ragioni sufficienti per giustificare la necessità dell’ingerenza denunciata, determinando così una violazione del parametro evocato in giudizio.
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