La CEDU su servizio militare e obiezione di coscienza in Turchia (CEDU, sez. II, sent. 12 marzo 2024, ric. n. 18382/15)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante la condanna di un cittadino turco per aver rifiutato
di prestare il servizio militare (come riservista), in quanto obiettore di coscienza.
I Giudici di Strasburgo hanno osservato che la normativa nazionale sul servizio militare non
prevedeva l’obiezione di coscienza e, dunque, la possibilità di eseguire una forma alternativa di
servizio.
Ricordata la propria pregressa giurisprudenza – secondo cui un sistema che non preveda alcun
servizio alternativo a quello militare o una qualsiasi procedura efficace ed accessibile per l’esame di
una richiesta di obiezione di coscienza, non si può ritenere che abbia raggiunto un giusto equilibrio
tra l’interesse generale della società e quello degli obiettori di coscienza – e rilevata l’assenza di
convincenti argomenti a contrario da parte del governo, la Corte non intravisto alcun motivo per
discostarsi dai propri precedenti orientamenti ed ha, così, ritenuto violata la libertà di pensiero,
coscienza e religione (art. 9).

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