La protezione speciale del minore è riconosciuta nel superiore interesse all’unità familiare (Cass. Civ., Sez. I, ord. 27 febbraio 2024, n. 5177)

In tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l’onere della
prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo
esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione
professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di
conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell’ordinario percorso di studi superiori o
universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al
mantenimento; viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell’autoresponsabilità, sarà
particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano
giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa.

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