La Corte Edu sulla mancata garanzia di un adeguato livello di cura e di sostegno ad una persona gravemente disabile (CEDU, sez. IV, sent. 20 febbraio 2024, ric. n. 53162/21)

Il ricorso esaminato dalla Corte Edu verte sulla violazione dell’art. 8 della Convenzione per effetto
della revoca di un assistente personale finanziato dallo Stato alla ricorrente che, a seguito di un
ictus, era stata colpita da una grave disabilità.
Con riferimento al parametro convenzionale evocato, la Corte ribadisce come l’art. 8, pur avendo
quale oggetto precipuo la tutela dell’individuo contro le ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri,
non si limita a obbligare lo Stato ad astenersi da tali ingerenze ma impone altresì obblighi positivi
inerenti ad un effettivo rispetto della vita privata (tra questi, ad esempio, figurano l’obbligo
di fornire finanziamenti per attrezzature e/o cure mediche ma anche l’obbligo di apprestare un
sostegno adeguato alle persone più bisognose). È pur vero che gli Stati godono di un sensibile
margine di apprezzamento nella definizione delle questioni di politica generale, comprese le
politiche sociali, economiche e sanitarie; tuttavia, tale margine è destinato a restringersi qualora la
compressione dei diritti fondamentali si applichi a un gruppo particolarmente vulnerabile della
società che ha subito in passato notevoli discriminazioni, come le persone con disabilità o le
persone anziane non autosufficienti.
Facendo applicazione di tali principi nel caso di specie, i giudici osservano come l’inerzia dello
Stato si sia concretizzata nel momento in cui le autorità hanno deciso di ridurre il livello di
assistenza revocando l’ausilio dell’assistente personale alla ricorrente, gravemente disabile, privata
pertanto di un livello adeguato di cure e dignità.
Tale ingerenza, a giudizio della Corte, non soddisfaceva completamente i requisiti che, ai sensi
dell’art. 8, potrebbero giustificare un’interferenza nel diritto al rispetto della vita privata e, in
particolare, non appariva necessaria in una società democratica; più specificamente, la Corte ha
ritenuto che le autorità nazionali non abbiano garantito un giusto equilibrio tra gli interessi
pubblici e privati concorrenti in gioco, come richiesto dall’articolo 8. Per questo, la Corte ha
dichiarato la violazione del parametro convenzionale.

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