La Corte di Giustizia si pronuncia sul principio di non discriminazione e sulla differenza di trattamento in caso di licenziamento (CGUE, Grande Sezione, 20 febbraio 2024, C-715/20)

La clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che
figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo
quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato deve essere interpretata nel senso che
essa osta a una normativa nazionale secondo la quale un datore di lavoro non è tenuto a motivare
per iscritto il recesso con preavviso da un contratto di lavoro a tempo determinato, mentre è tenuto
a tale obbligo in caso di recesso da un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice nazionale
investito di una controversia tra privati è tenuto, qualora non gli sia possibile interpretare il diritto
nazionale applicabile in modo conforme a tale clausola, ad assicurare, nell’ambito delle sue
competenze, la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza dell’articolo 47 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea e a garantire la piena efficacia di tale articolo,
disapplicando, per quanto necessario, qualsiasi disposizione nazionale contraria.

Redazione Autore