La Corte di Giustizia si pronuncia in tema di espatrio all’interno dell’Unione europea (CGUE, Prima Sezione, 22 febbraio 2024, C-491/21)

L’articolo 21 TFUE e l’articolo 45, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione
europea, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che
modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, devono essere
interpretati nel senso che: essi ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale a
un cittadino dell’Unione europea, cittadino di tale Stato membro, che abbia esercitato il proprio
diritto di libera circolazione e soggiorno in un altro Stato membro, è negato il rilascio di una carta
d’identità che possa valere come documento valido per l’espatrio all’interno dell’Unione europea,
per il solo motivo che egli ha stabilito il proprio domicilio nel territorio di tale altro Stato
membro.

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