La CEDU sul licenziamento di un impiegato per l’espressione di critiche alla gestione aziendale (CEDU, sez. II, sent. 20 febbraio 2024, ric. n. 48340/20)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il licenziamento di un impiegato di banca per aver
inviato una e-mail al personale del dipartimento delle risorse umane della sua azienda, contenente
critiche sui metodi di gestione della stessa.
Per i Giudici di Strasburgo i tribunali nazionali – presso i quali il ricorrente aveva presentato ricorso
per illecito licenziamento per violazione della libertà di espressione – non avevano effettuato un
esame sufficientemente approfondito del contenuto dell’e-mail in questione, in cui il ricorrente
criticava, sì, presunte carenze nella gestione della società, ma in chiave collaborativa, nell’interesse
della società stessa; peraltro, la mail in questione era stata inviata solo ad un ristretto gruppo di
destinatari all’interno dell’azienda. I Giudici nazionali, non considerando tali circostanze, avevano
confermato la sanzione del licenziamento, senza valutare la possibilità di applicare una sanzione più
lieve.
In tal modo, le autorità turche, nel respingere la domanda di licenziamento illegittimo avanzata dal
ricorrente, non avevano dimostrato in modo convincente nel loro ragionamento che era stato
raggiunto un giusto equilibrio tra la libertà di espressione di quest’ultimo ed il diritto del suo datore
di lavoro di proteggere gli interessi dell’azienda.
Di qui, il riconoscimento, all’unanimità, dell’avvenuta violazione dell’art.10 Cedu.

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