La Cassazione sulla liquidazione del danno non patrimoniale da illecito endofamiliare (Cass. Civ., Sez. I, ord. 21 febbraio 2024, n. 4594)

In tema di filiazione, la violazione dell’obbligo del genitore di concorrere all’educazione ed al
mantenimento dei figli, ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., costituisce il fondamento della responsabilità
aquiliana da illecito endofamiliare, risarcibile equitativamente, attraverso il rinvio, in via analogica
e con l’integrazione dei necessari correttivi, alle tabelle per il risarcimento del danno da perdita del
rapporto parentale in uso nel distretto.
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno da deprivazione del rapporto genitoriale,
conseguente all’illecito, di natura permanente, di abbandono parentale, decorre solo dalla cessazione
della permanenza, che si verifica dal giorno in cui il comportamento abbandonico viene meno, per
effetto di una condotta positiva volta all’adempimento dei doveri morali e materiali di genitore,
ovvero dal giorno in cui questi dimostri di non essere stato in grado, per causa a lui non imputabile,
di porre fine al comportamento omissivo.
In materia di responsabilità civile, la natura unitaria ed omnicomprensiva del danno non
patrimoniale deve essere interpretata nel senso che esso può riferirsi a qualsiasi lesione di un
interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica, con
conseguente obbligo, per il giudice di merito, di tenere conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze
“in peius” derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare
duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici; ne deriva che, a fini liquidatori, si deve
procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all’accertamento concreto e non astratto del danno,
dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di
esperienza e le presunzioni, valutando distintamente, in sede di quantificazione del danno non
patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno
morale, “sub specie” del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione)
rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell’ambito delle
relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili.

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