I giudici di Palazzo Spada hanno statuito che ai sensi dell’art. 21-novies, comma 2-bis, l. n. 241 del
1990, il differimento del termine iniziale per l’esercizio dell’autotutela deve essere determinato
dall’impossibilità per la p.a., a causa del comportamento dell’istante, di svolgere un compiuto
accertamento sulla spettanza del bene della vita nell’ambito della fase istruttoria del procedimento
di primo grado.