Assegno divorzile a compensazione del coniuge economicamente più debole e concordata rinuncia a occasioni professionali (Cass. Civ., Sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4328)

L’assegno divorzile può essere funzionale a compensare il coniuge economicamente più debole del
sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali-reddituali (che il
coniuge richiedente l’assegno ha l’onere di dimostrare nel giudizio) al fine di contribuire ai bisogni
della famiglia, come nel caso in cui gli ex coniugi abbiano, di comune accordo, convenuto che uno
di essi sacrificasse le proprie realistiche prospettive professionali-reddituali agli impegni casalinghi,
così da ritrovarsi, a matrimonio finito, in una condizione menomata da questa scelta e diversa da
quella a cui tale coniuge avrebbe potuto ambire. Questo, però, non significa che, sempre in presenza
della precondizione di una rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale, l’assegno
non possa essere riconosciuto, a prescindere dalla concordata rinuncia a occasioni professionali,
anche nelle ipotesi di conduzione univoca della vita familiare, la quale (salvo prova contraria)
esprime una scelta comune, anche se tacita, compiuta nei fatti dai coniugi.

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