In tema di protezione internazionale, ai fini del riconoscimento della protezione speciale, la valutazione della situazione di vulnerabilità del ricorrente deve svolgersi nel solco di quanto previsto dall’art. 8 CEDU, dovendosi considerare in via prioritaria il superiore interesse all’unità familiare e non potendosi procedere in modo disgiunto alla valutazione di situazioni soggettive interconnesse, quando ciò determinerebbe per il richiedente la violazione di tale diritto fondamentale. Il mero dato temporale della durata della presenza in Italia della famiglia del richiedente la protezione speciale non può avere un rilievo esclusivo e decisivo, in quanto il giudice del merito è chiamato, piuttosto, a valutare all’attualità la natura e l’effettività del legame familiare e a ponderare quali effetti lesivi produrrebbe il rimpatrio dell’intero nucleo familiare o il suo smembramento.
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