La Corte Edu si pronuncia sul caso del parente dei ricorrenti, morto nel 2006 per cancro alla pleura, presumibilmente causato dall’esposizione continuata all’amianto, risalente agli anni ’60 e ’70. Il sig. XXXXX, infatti, viveva in una casa affittata dalla Eternit AG nelle immediate vicinanze di uno dei loro stabilimenti, dove veniva lavorato l’amianto. Infruttuosi i procedimenti instaurati sul piano penale nel 2006 e su quello civile nel 2009 (rispettivamente prima e dopo la morte di XXXXX). Il Tribunale Federale aveva stabilito che le azioni civili erano prescritte, avendo ritenuto che, nel computo del termine decennale di prescrizione, il dies a quo dovesse coincidere con la fine dell’atto dannoso, indipendentemente dal momento della conoscenza del danno subito. Sul presupposto che, invece, nel calcolo del termine di prescrizione debba essere presa in considerazione la possibilità che una persona non sappia di soffrire di una determinata malattia, cosa molto probabile nel caso di specie anche in considerazione dei dati che rivelano la lunga latenza di tale malattia, con il decorso di periodi lunghi tra l’esposizione all’amianto e la manifestazione del mesotelioma dallo stesso causato – i Giudici di Strasburgo hanno riconosciuto, all’unanimità, l’avvenuta violazione dell’art.6 § 1 (diritto ad un giusto processo), per l’impossibilità di accesso ad un tribunale causata dalla decisione sulla prescrizione, nonché la violazione dell’art. 6 § 1 della Cedu per l’eccessiva durata dei procedimenti nazionali (ingiustificata sospensione del processo innanzi al Tribunale Federale per oltre quattro anni e mezzo).
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