La CEDU su divieto di macellazione rituale di animali senza previo stordimento in Belgio (CEDU, sez. II, sent. 13 febbraio 2024, ricc. nn. 16760/22 ed altri 10)

La Corte Edu si pronuncia sul caso riguardante il divieto di macellazione “rituale” di animali senza previo stordimento nelle regioni fiamminghe e vallone. I ricorrenti (cittadini belgi ed organizzazioni di fede musulmana ed ebraica) hanno invocato l’art. 9 (diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione), ritenendo tale divieto un’ingiustificata ingerenza alla libertà di religione, lamentando, altresì, il combinato disposto dell’art.14 (divieto di discriminazione) e dell’art.9.
I Giudici di Strasburgo, all’unanimità, hanno escluso entrambe le violazioni denunciate, ritenendo che adottando i decreti impugnati le autorità nazionali non abbiano oltrepassato il margine di apprezzamento a loro disposizione, ma abbiano, invece, intrapreso un’azione giustificata, che può ritenersi proporzionata allo scopo perseguito, vale a dire la tutela del benessere animale come elemento della “moralità pubblica”, che costituisce scopo legittimo ai sensi dell’art.9 Cedu. Si tratta della prima occasione in cui la Corte si è pronunciata sulla questione della tutela del benessere degli animali, che pur priva di un riferimento esplicito nell’elenco esaustivo degli scopi legittimi che possono (ai sensi dell’art.9 Cedu) giustificare un’ingerenza nella libertà di ciascuno di manifestare la propria religione, viene ricollegata alla tutela della morale pubblica (espressamente contemplata dal citato art.9), non potendo tale morale pubblica essere intesa come finalizzata esclusivamente alla tutela della dignità umana nelle relazioni tra le persone, senza riguardo alcuno alla sofferenza degli animali.

Redazione Autore