L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare, deve essere interpretato nel senso che, perché si possa fondare un diritto al ricongiungimento familiare su tale disposizione e beneficiare quindi delle condizioni più favorevoli previste da quest’ultima, detta disposizione non impone agli ascendenti diretti di primo grado di un rifugiato minore non accompagnato di presentare la domanda di ingresso e di soggiorno ai fini del ricongiungimento familiare con quest’ultimo entro un termine determinato, qualora tale rifugiato sia ancora minorenne alla data di presentazione di detta domanda e diventi maggiorenne nel corso della procedura di ricongiungimento familiare. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che esso impone il rilascio di un permesso di soggiorno alla sorella maggiorenne di un rifugiato minore non accompagnato, la quale è cittadina di un paese terzo e, a causa di una grave malattia, dipende in modo totale e permanente dall’assistenza dei suoi genitori, qualora il rifiuto di rilasciare tale permesso di soggiorno comporti che detto rifugiato sia privato del suo diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado, conferito da tale disposizione. L’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2003/86 deve essere interpretato nel senso che uno Stato membro non può esigere che, per poter godere del diritto al ricongiungimento familiare con i suoi ascendenti diretti di primo grado ai sensi di detta disposizione, un rifugiato minore non accompagnato o i suoi ascendenti diretti di primo grado soddisfino le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, di tale direttiva, e ciò indipendentemente dalla questione se la domanda di ricongiungimento familiare sia stata presentata entro il termine previsto all’articolo 12, paragrafo 1, terzo comma, di tale direttiva.
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