I giudici di palazzo Spada hanno statuito che, nel caso di istanza di accesso al Fondo per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, sussiste per l’Amministrazione l’obbligo di fornire una motivazione chiara ed intellegibile delle ragioni del diniego del beneficio richiesto, non sostituibile nemmeno con il ragionamento ipotetico di cui all’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, il quale fa salvo il provvedimento affetto dai cosiddetti vizi non invalidanti.
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